Art. 11.
(Difensore civico regionale).

      1. Ogni regione e provincia autonoma istituisce l'ufficio del difensore civico regionale.

 

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      2. All'istituzione del difensore civico le regioni e le province autonome provvedono con apposita legge che stabilisce l'organizzazione dell'ufficio e le modalità di funzionamento nell'ambito dei criteri generali di cui al capo IV.
      3. La legge stabilisce inoltre l'indennità che non può essere superiore al trattamento economico complessivo corrispondente a quello dei membri del rispettivo consiglio regionale o provinciale.
      4. La legge può prevedere l'istituzione di difensori civici regionali aggiunti.
      5. La legge stabilisce altresì le dimensioni massime della dotazione organica e le modalità di reperimento del personale.
      6. I requisiti per la nomina a difensore civico regionale o aggiunto sono quelli previsti dall'articolo 5 e valgono le medesime incompatibilità di cui all'articolo 6.
      7. Qualora, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ufficio del difensore civico regionale non sia stato istituito e reso operativo, all'espletamento delle sue funzioni provvede, anche mediante la nomina di un commissario, il difensore civico nazionale, con spese a carico della regione o provincia autonoma inadempiente, da trattenere, con disposizione del Ministro dell'economia e delle finanze, dai trasferimenti annuali a carico dello Stato.